Un imprenditore, condannato per occultamento di scritture contabili, ha richiesto la revisione del processo presentando una prova sul suo stato di detenzione, ritenuta 'nuova'. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della richiesta, stabilendo che per la revisione del processo la nuova prova deve avere un potenziale demolitorio concreto della sentenza originale, e non essere un elemento marginale già implicitamente valutato.
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