La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4803/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione personale presentato da un imputato condannato per rapina aggravata. La decisione si fonda sulla riforma dell'art. 613 c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, escludendo la possibilità per l'imputato di agire personalmente. La Corte ha inoltre ribadito la manifesta infondatezza di ogni questione di legittimità costituzionale della norma.
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