Un Lavoratore aveva chiesto la revoca parziale della sentenza di condanna per omesso versamento di contributi previdenziali, a causa della sopravvenuta depenalizzazione del reato per importi inferiori a 10.000 euro annui, e la concessione della sospensione condizionale della pena per una successiva condanna per calunnia. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le richieste. La Cassazione ha accolto il ricorso per la revoca parziale della sentenza relativa all'omesso versamento del 1993, poiché l'importo non superava la soglia di depenalizzazione. Ha invece rigettato la richiesta di sospensione condizionale, chiarendo che una precedente condanna con pena pecuniaria estinta non ostacola il beneficio, ma nel caso specifico, il giudice di merito aveva già valutato negativamente la concessione del beneficio per altre ragioni, senza che tale decisione fosse stata impugnata. La sentenza ha quindi stabilito la necessità di una nuova valutazione sulla pena per gli anni non depenalizzati.
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