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Art. 445 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Civile

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Valore probatorio del patteggiamento: no alla nullità automatica
Un Comune chiede la nullità di un contratto d'appalto stradale stipulato con un'Impresa, sostenendo che l'accordo sia frutto di turbativa d'asta. La Corte d'Appello dichiara nullo il contratto basandosi esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento penale del legale rappresentante dell'Impresa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Impresa. I giudici chiariscono il valore probatorio del patteggiamento nel giudizio civile: la sentenza di applicazione della pena su richiesta non costituisce una prova automatica del fatto illecito. Il giudice civile non può limitarsi a recepire il patteggiamento, ma deve svolgere un'autonoma valutazione di tutte le prove raccolte. La causa viene quindi rinviata per un nuovo esame.
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