Un privato subiva un procedimento penale per aver installato case mobili su un terreno pubblico realizzando un campeggio non autorizzato. Prima della definizione del giudizio, l'interessato rimuoveva tutte le strutture ripristinando l'area, ottenendo il dissequestro dal giudice. Successivamente, l'imputato concordava una pena su accordo delle parti (patteggiamento). La Procura impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancata confisca per lottizzazione abusiva del terreno. I giudici supremi hanno respinto il ricorso dell'accusa. La Suprema Corte ha chiarito che la confisca non scatta in modo automatico. Se il responsabile ha eliminato l'abuso e restituito l'area al suo stato originario, l'accusa deve dimostrare la reale permanenza di un pericolo concreto per il territorio.
Continua »