Un'azienda, sanzionata con una multa di 22.933,00 euro per un illecito amministrativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, ha contestato la condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte di Cassazione ha chiarito che il patteggiamento dell'ente, pur equiparato a una condanna per l'applicazione della sanzione pecuniaria, non comporta automaticamente l'obbligo di pagare le spese processuali. La sentenza ha annullato la parte della decisione che imponeva all'azienda il pagamento di tali spese, stabilendo un principio importante sulle spese processuali nel patteggiamento dell'ente.
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