La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: una sentenza di patteggiamento è pienamente equiparabile a una di condanna ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso specifico, un uomo, già beneficiario della sospensione, aveva successivamente patteggiato per un nuovo reato. Il Tribunale aveva negato la revoca, considerando il patteggiamento un semplice accordo. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la legge non fa distinzioni. Pertanto, commettere un nuovo reato, anche se definito con patteggiamento, comporta l'automatica revoca del beneficio precedente. La richiesta del Pubblico Ministero è stata accolta.
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