Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che gli negava la sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, in caso di precedente patteggiamento con pena detentiva, l'estinzione degli effetti penali dopo cinque anni non cancella il precedente ai fini della concessione di una seconda sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, il giudice deve tenere conto della precedente condanna detentiva e non può concedere automaticamente il beneficio. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il Ricorrente non ha potuto beneficiare neppure della prescrizione maturata successivamente e della sospensione condizionale della pena, venendo condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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