Il Tribunale di Bergamo applicava a diversi imputati pene concordate per reati di droga, disponendo anche l'espulsione dal territorio dello Stato. Uno dei condannati, con pena concordata pari a due anni di reclusione, ricorreva in Cassazione contestando l'illegalità della misura di sicurezza. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'espulsione dello straniero nel patteggiamento non può essere disposta se la pena detentiva applicata non supera i due anni. L'art. 445 c.p.p. vieta infatti l'applicazione di misure di sicurezza (salvo la confisca) sotto tale soglia. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'espulsione del ricorrente, eliminando la misura, mentre ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri imputati, condannandoli alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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