L'Amministrazione Finanziaria ha notificato diversi avvisi di accertamento a una società commerciale, contestando la deducibilità di circa 120.000 euro versati a un'associazione sportiva dilettantistica per promuovere il proprio marchio tramite striscioni e tabelloni sul campo. L'Ufficio riteneva i costi indeducibili ai fini IRES, IRAP e IVA. I giudici di merito hanno accolto le ragioni dell'impresa, confermando la piena deducibilità spese di sponsorizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Fisco, ribadendo che la legge istituisce una presunzione legale assoluta. Se il beneficiario è iscritto al CONI, svolge l'attività promozionale e rispetta il tetto di 200.000 euro annui, l'agevolazione spetta integralmente. La società contribuente ha ottenuto la conferma della correttezza fiscale e la condanna dell'ente impositore alle spese processuali.
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