Una proprietaria richiede in giudizio la restituzione di un immobile occupato dal cognato, lamentando l'assenza di un titolo valido. Il cognato si difende affermando di aver acquisito l'usucapione di immobile, avendo posseduto e trasformato i locali sin dal 1989 a seguito di un patto informale tra familiari per la ricostruzione e suddivisione del fabbricato. I giudici di merito accertano il possesso ultraventennale del cognato, avvalorato dall'allaccio delle utenze e da opere di ristrutturazione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della donna. La Suprema Corte ribadisce che un accordo verbale di divisione, sebbene nullo per mancanza di forma scritta, è idoneo a far sorgere l'intenzione di possedere come proprietario. Confermata definitivamente la proprietà del bene al cognato e condannata la ricorrente al pagamento delle spese legali.
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