Un soggetto ha richiesto la Reintegrazione nel possesso di un fondo, ma la sua domanda è stata respinta. Contemporaneamente, un altro soggetto ha ottenuto la reintegrazione del possesso dello stesso fondo. Il primo soggetto ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la controparte non avesse dimostrato il proprio possesso diretto, ma solo quello del suo precedente proprietario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e che, in presenza di una "doppia conforme", il ricorso è limitato. La decisione conferma il possesso del fondo alla controparte.
Continua »