Una contribuente contesta un avviso di accertamento per plusvalenza immobiliare, eccependo la nullità della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: se il destinatario impugna l'atto nel merito, qualsiasi vizio di notifica si considera sanato per raggiungimento dello scopo. La Corte ha chiarito che tale vizio non integra una "inesistenza" giuridica, ma una mera "nullità", superabile dimostrando di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Respinte anche le censure su una presunta motivazione apparente e sulla richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
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