In un caso di responsabilità medica, la Cassazione ha stabilito che la richiesta di risarcimento per danno biologico iure proprio, subìto dai familiari di una vittima, è valida se formulata nell'atto di citazione. Le specifiche patologie, quali fatti secondari a sostegno della prova, possono essere introdotte successivamente, nei termini previsti per le memorie istruttorie. La Corte ha cassato la decisione d'appello che le aveva erroneamente ritenute tardive, rinviando il caso per un nuovo esame.
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