Un promissario acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile. I promittenti venditori hanno inizialmente esercitato il `recesso dal contratto preliminare`. Successivamente, il promissario acquirente ha agito in giudizio per l'esecuzione specifica. I venditori hanno aderito, ma la prima sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sulla legittimità del recesso. A seguito di un nuovo inadempimento dei venditori, il promissario acquirente ha esercitato un nuovo recesso, chiedendo il doppio della caparra. La Cassazione ha confermato la legittimità di questo secondo recesso, stabilendo che la precedente sentenza di cessazione della materia del contendere non aveva formato un `giudicato sostanziale` sulla validità del primo recesso. I venditori hanno perso e sono stati condannati alle spese.
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