L'Acquirente ha stipulato un contratto preliminare per un immobile con la Società Venditrice. Di fronte all'inadempimento della vendita, l'Acquirente ha agito in giudizio chiedendo in via principale l'esecuzione del contratto e, in via subordinata, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Nel processo è intervenuto un Terzo promissario acquirente. La Corte d'Appello ha ignorato la domanda subordinata dell'Acquirente e ha disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Acquirente. I giudici di legittimità hanno stabilito che la richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria equivale implicitamente all'esercizio del diritto di recesso, imponendo al giudice di pronunciarsi. Inoltre, la compensazione delle spese richiede specifiche e gravi ragioni motivate. La sentenza è stata cassata con rinvio.
Continua »