La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia riguardante un accordo del 1988 per il trasferimento di un'area edificabile. L'erede del presunto acquirente chiedeva l'esecuzione in forma specifica, sostenendo che l'accordo fosse un contratto vincolante. La Società venditrice, invece, lo considerava una mera puntuazione contrattuale. La Suprema Corte ha confermato che la scrittura del 1988 era una semplice puntuazione contrattuale, priva degli elementi essenziali per essere un contratto valido e quindi non suscettibile di esecuzione coattiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese per il ricorrente, ribadendo la non vincolatività dell'accordo iniziale.
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