Un'azienda committente si opponeva all'esecuzione di un lodo arbitrale che disponeva il trasferimento coattivo di alcuni immobili a favore dell'appaltatore, sostenendo che quest'ultimo vi avesse rinunciato. L'appaltatore, in concordato preventivo, aveva infatti escluso temporaneamente tali beni dal piano concordatario perché gravati da ipoteche svantaggiose. La committente qualificava tale scelta come una definitiva rinuncia all'azione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la temporanea esclusione dei beni dall'attivo concordatario, dettata da ragioni di convenienza economica per i creditori, non costituisce una rinuncia all'azione. Di conseguenza, l'appaltatore conserva il diritto di eseguire il lodo e acquisire gli immobili una volta terminata la procedura di concordato.
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