Il caso nasce dall'opposizione a un precetto di rilascio di un vano immobiliare. Il trasferimento del bene, disposto con sentenza ex art. 2932 c.c., era subordinato al pagamento del prezzo entro sessanta giorni. Il successore del promissario acquirente ha depositato la somma presso un notaio, notificandolo alla curatela fallimentare della società venditrice anziché al nuovo proprietario effettivo del bene. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del successore, stabilendo che il deposito presso il notaio e la semplice raccomandata non costituiscono una valida offerta reale né un deposito liberatorio. Di conseguenza, non essendosi verificata la condizione del pagamento del prezzo nei confronti del reale proprietario, il trasferimento della proprietà non si è perfezionato e il successore non può pretendere il rilascio dell'immobile.
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