Un promissario acquirente ottiene una sentenza di esecuzione in forma specifica per l'acquisto di un immobile, subordinata al pagamento del prezzo e alla cancellazione dell'ipoteca. Sopraggiunto il fallimento del costruttore, l'acquirente chiede al giudice delegato di disporre la cancellazione dell'ipoteca sul bene. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale, rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che il potere di cancellazione dell'ipoteca (potere purgativo) spetta al giudice delegato solo nelle vendite coatte fallimentari finalizzate alla liquidazione dell'attivo. Non si applica, invece, quando il trasferimento avviene in esecuzione di un contratto preliminare, trattandosi di una vendita di natura negoziale e non di una vendita forzata concorsuale. Di conseguenza, l'acquirente non può ottenere la liberazione automatica del bene dal gravame ipotecario.
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