Un'azienda immobiliare intima lo sfratto per morosità a una società conduttrice per il mancato pagamento dei canoni. La conduttrice si oppone eccependo la simulazione del contratto di locazione: sostiene che l'accordo reale fosse un patto di trasferimento dell'immobile acquistato all'asta, e che i canoni fossero rate di un mutuo. Chiede quindi il trasferimento della proprietà. Il Tribunale e la Corte d'Appello respingono la tesi della conduttrice, convalidando lo sfratto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che la simulazione del contratto di locazione non è provata. Inoltre, l'accordo per il trasferimento immobiliare richiede la forma scritta a pena di nullità, non surrogabile da semplici indizi o dalla mancata contestazione. Di conseguenza, la società conduttrice perde l'immobile e deve pagare i canoni arretrati.
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