La vicenda nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L'Acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra, lamentando l'assenza del certificato di abitabilità e difformità edilizie prima della stipula del definitivo. I Venditori hanno invece chiesto l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Acquirente, confermando le decisioni dei gradi precedenti. I giudici hanno chiarito che la mancanza delle menzioni urbanistiche non rende nullo il contratto preliminare, applicandosi tale sanzione solo ai contratti con effetti traslativi. Inoltre, i Venditori avevano tempestivamente richiesto il certificato di agibilità, poi ottenuto per silenzio-assenso. Infine, l'Acquirente non poteva inviare una diffida ad adempiere prima della scadenza del termine pattuito, non essendoci ancora un inadempimento effettivo dei Venditori.
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