La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una promissaria acquirente che, dopo aver ottenuto il trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. e il ristoro dei danni per i canoni di locazione pagati, ha richiesto in secondo grado il risarcimento danni in appello per le mensilità maturate dopo la prima sentenza. La Corte d'Appello aveva dichiarato la domanda inammissibile perché ritenuta nuova. Gli Ermellini hanno invece cassato la decisione, stabilendo che l'art. 345 c.p.c. consente espressamente di domandare i danni sofferti dopo la sentenza impugnata, purché derivanti dalla persistenza del medesimo fatto lesivo già accertato, al fine di evitare un inutile frazionamento dei processi.
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