La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare relativo a un immobile affetto da abusi edilizi insanabili. I giudici hanno stabilito che la difformità totale rispetto al titolo abilitativo impedisce il trasferimento coattivo del bene, anche parziale, per evitare l'elusione delle norme urbanistiche. A seguito della risoluzione contrattuale, il promissario acquirente che ha detenuto l'immobile in anticipo è obbligato a risarcire il danno da occupazione senza titolo, poiché lo scioglimento del vincolo opera con effetto retroattivo, imponendo la restituzione delle prestazioni e dei frutti maturati.
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