La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a causa della mancata produzione della prova della notifica via PEC. Il caso, originato da una controversia su un contratto preliminare di vendita immobiliare, evidenzia il rigore formale richiesto per gli atti telematici. La Suprema Corte sottolinea che l'omesso deposito dei file .eml o .msg, attestanti l'invio e la ricezione della notifica, equivale a una notificazione inesistente, non sanabile, determinando la chiusura del processo e una sanzione pecuniaria per il ricorrente.
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