Un cittadino ha agito in giudizio per ottenere il trasferimento di un terreno promesso in vendita nel 1988 o, in alternativa, la restituzione del prezzo pagato. Dopo una decisione favorevole in primo grado sulla restituzione, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto dichiarando prescritto ogni diritto. Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, ma ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica. La Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione, ribadendo che tale deposito è un onere inderogabile del ricorrente per consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione. La mancanza di tale documento, non sanabile successivamente, ha comportato il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
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