La Clausola visto e piaciuto e la compravendita immobiliare
La compravendita di un immobile richiede massima attenzione, specialmente quando le parti inseriscono nel contratto la Clausola visto e piaciuto. Questa specifica pattuizione esclude la garanzia per i vizi della cosa venduta che siano facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell’acquisto. Molti acquirenti sottovalutano la portata di questa dicitura, ritenendo di poter comunque richiedere sconti o risarcimenti in un secondo momento. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i confini di questa tutela in una vicenda che ha visto contrapposti un promissario acquirente e i proprietari di un vecchio fabbricato.
Il caso della contestazione dei vizi dopo la consegna anticipata
L’Acquirente aveva firmato un contratto preliminare per l’acquisto di una casa, versando una caparra confirmatoria e ottenendo l’immissione anticipata nel possesso del bene. Prima della firma del contratto definitivo, l’Acquirente ha riscontrato diverse problematiche all’immobile, tra cui la necessità di sostituire la caldaia, ripulire i tubi dal calcare e riparare il tetto. Di conseguenza, ha deciso di non pagare il saldo del prezzo e ha citato in giudizio i Venditori. L’obiettivo era ottenere il trasferimento della proprietà con una contestuale riduzione del prezzo pattuito a causa dei vizi riscontrati.
Gli effetti della Clausola visto e piaciuto sui difetti dell’immobile
I Venditori si sono opposti alla richiesta di riduzione del prezzo, evidenziando che l’immobile era stato accettato nello stato di fatto in cui si trovava. Il contratto preliminare conteneva infatti la Clausola visto e piaciuto, liberamente concordata tra le parti. Inoltre, i Venditori hanno dimostrato che l’Acquirente aveva visitato l’immobile più volte prima di firmare l’accordo e di versare la seconda tranche di caparra. I giudici di merito hanno accolto la domanda di trasferimento della proprietà, ma hanno rigettato la richiesta di riduzione del prezzo, condannando anche l’Acquirente al risarcimento dei danni subiti dai Venditori per il ritardo nei pagamenti.
Le motivazioni della Cassazione sulla validità della Clausola visto e piaciuto
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso dell’Acquirente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Clausola visto e piaciuto impedisce all’acquirente di lamentarsi dei difetti evidenti o facilmente riconoscibili. L’Acquirente ha avuto molteplici occasioni per esaminare lo stato dell’immobile prima della stipula del preliminare e durante la consegna anticipata. I difetti lamentati, come la sostituzione della caldaia o la sistemazione del citofono, non potevano considerarsi vizi occulti. Questi interventi rientrano nella normale usura di un edificio non recente. La documentazione presentata dall’Acquirente non ha fornito la prova contraria. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto corretto il risarcimento del danno a favore dei Venditori. L’Acquirente deve rimborsare gli interessi passivi del mutuo che i Venditori hanno dovuto accendere per acquistare un’altra casa, poiché confidavano legittimamente nel tempestivo incasso del prezzo pattuito.
Le conclusioni sul definitivo rigetto del ricorso dell’Acquirente
La decisione della Suprema Corte stabilisce un principio chiaro per le compravendite immobiliari. Chi acquista un immobile usato accettando la Clausola visto e piaciuto non può successivamente pretendere sconti per difetti visibili o legati alla normale usura del tempo. L’acquirente ha l’onere di verificare accuratamente lo stato dei luoghi prima di firmare il contratto preliminare. Il rifiuto ingiustificato di pagare il prezzo residuo comporta gravi conseguenze economiche. In questo caso, l’Acquirente non solo ha dovuto pagare il prezzo pieno per il trasferimento dell’immobile, ma ha subito anche la condanna al risarcimento dei danni causati dal proprio inadempimento.
Cosa comporta la presenza della clausola visto e piaciuto in un contratto?
Questa clausola indica che l’acquirente accetta il bene nello stato in cui si trova, rinunciando a chiedere riduzioni di prezzo per i difetti visibili o facilmente riconoscibili.
L’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo per la caldaia da sostituire in una casa vecchia?
No, se i difetti derivano dalla normale usura del tempo di un immobile datato e non sono vizi occulti, l’acquirente non ha diritto ad alcuno sconto sul prezzo.
Cosa rischia chi non paga il saldo del prezzo a causa di contestazioni infondate?
Rischia di essere condannato a pagare l’intero prezzo pattuito e a risarcire i danni subiti dal venditore, come gli interessi passivi per i finanziamenti necessari a causa del mancato incasso.