La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta semplice a carico di un amministratore di diritto. L'imputato sosteneva di aver svolto un ruolo puramente formale (prestanome), mentre la gestione effettiva era in mano a un amministratore di fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'accettazione della carica comporta precisi doveri di vigilanza. L'amministratore formale risponde di bancarotta semplice se omette con colpa grave di chiedere tempestivamente il fallimento della società in dissesto, aggravandone i debiti, e se non controlla la regolare tenuta delle scritture contabili. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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