Il Nipote ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione di una porzione di una masseria rurale, posseduta in via esclusiva prima dal padre (dal 1954) e poi da lui stesso, a seguito di una divisione bonaria con la zia comproprietaria. La zia si è opposta, sostenendo la necessità di provare l'interversione del possesso. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del Nipote, valorizzando la confessione della zia, che aveva ammesso di aver sempre rispettato la divisione di fatto, e altri indizi come il pagamento di sanzioni per un pozzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della zia, confermando che il possesso esclusivo ultraventennale, riconosciuto dalla stessa comproprietaria, è sufficiente a fondare l'usucapione senza necessità di provare alcun mutamento del titolo del possesso.
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