Un artigiano ha richiesto il pagamento di oltre undicimila euro per lavori edili eseguiti presso l'immobile del committente. Quest'ultimo si è opposto, negando l'esistenza di qualsiasi accordo. Dopo alterne vicende giudiziarie, il giudice di rinvio ha respinto la domanda ritenendo nebulose le prove. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'artigiano, stabilendo che il giudice di merito ha errato nel valutare singolarmente e in modo isolato i vari indizi (presenza in cantiere, operai dipendenti, discussione sui prezzi). La Suprema Corte ha chiarito che per dimostrare il perfezionamento di un contratto di appalto, in assenza di forma scritta obbligatoria, il giudice deve compiere una valutazione globale e sintetica di tutti gli elementi indiziari, i quali possono rafforzarsi a vicenda. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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