Un'associazione sindacale riceveva un'ordinanza ingiunzione dal Comune per l'affissione abusiva di una locandina riguardante uno sciopero generale, senza la prescritta autorizzazione. Il Tribunale riteneva l'associazione responsabile in solido basandosi sulla presunzione che il manifesto, recando il logo del sindacato e promuovendo un'attività di suo interesse, fosse di sua proprietà o comunque riconducibile alla sua iniziativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del sindacato, escludendo la responsabilità solidale. La Corte ha chiarito che il mero giovamento o l'inerenza del messaggio agli scopi dell'ente non bastano a fondare la presunzione di proprietà o di committenza, specialmente quando lo sciopero è indetto da più sigle sindacali, mancando i requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione stessa.
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