Una banca ha richiesto il pagamento di un debito derivante da un conto anticipi su fatture ai garanti di una società. I garanti si sono opposti, sostenendo che la mancanza degli estratti del conto corrente ordinario impedisse di verificare il reale debito. La Corte d'Appello ha condannato i garanti, ritenendo provato il credito. La Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. La Corte ha stabilito che l'autonomia del conto anticipi rispetto al conto corrente ordinario dipende dagli accordi tra le parti. Se il conto è autonomo, il saldo negativo prova il debito. Spetta al debitore dimostrare eventuali pagamenti estintivi avvenuti sul conto ordinario. Vince la banca, che ha diritto al recupero del credito, mentre il garante perde e deve pagare anche le spese legali.
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