Un contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa, ricevendo poi una cartella di pagamento. Impugnando l'atto per tardività, sosteneva che i termini di accertamento dovessero decorrere dalla dichiarazione originale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, per le modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Questo principio serve a non ridurre il tempo a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per i controlli. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese legali e a una sanzione per lite temeraria.
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