Un'agenzia governativa, creditrice verso una società, deteneva un'ipoteca su beni che questa aveva venduto a un'altra impresa, poi fallita. La richiesta di ammissione al passivo fallimentare dell'agenzia è stata respinta. La Corte di Cassazione, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, ha confermato che il creditore ipotecario terzo datore non può utilizzare la procedura di ammissione al passivo, ma deve invece intervenire nella successiva fase di distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni.
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