La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16456/2024, ha stabilito che un contratto di mutuo senza l'esplicita indicazione del TAN (Tasso Annuo Nominale) non è necessariamente nullo. Se il tasso di interesse è chiaramente determinabile attraverso altri elementi presenti nel contratto, come il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), l'importo delle singole rate e il piano di ammortamento dettagliato, i requisiti di trasparenza e determinatezza imposti dalla legge sono soddisfatti. La Corte ha respinto il ricorso di un mutuatario che contestava la validità del proprio finanziamento per questa ragione, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto il contratto pienamente valido.
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