Due imputati, condannati per rapina e lesioni, hanno concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione. Un imputato ha lamentato la mancata valutazione di cause di proscioglimento. L'altro ha contestato la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Con l'accordo chiamato concordato in appello, le parti rinunciano ai motivi di gravame. Di conseguenza, il giudice valuta soltanto la congruità della pena concordata. La rinuncia crea un blocco processuale definitivo. Questo blocco impedisce di discutere nuovamente la responsabilità penale nei successivi gradi di giudizio. I ricorrenti devono pagare le spese del processo e una sanzione economica.
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