La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente contestava la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., denunciando un vizio di motivazione. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata a casi tassativi. La scelta di questo rito speciale implica una rinuncia a contestare la colpevolezza, rendendo non deducibili motivi che esulano dalle violazioni di legge espressamente previste.
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