Il caso dell’incasso dell’assegno e l’accusa di ricettazione di assegno non trasferibile
L’Imputata ha incassato un assegno bancario contraffatto dell’importo di 4.450 euro. Il fatto si è verificato nel mese di ottobre del 2016. La giustizia ha avviato un procedimento penale con l’accusa di ricettazione di assegno non trasferibile. L’accusa sosteneva che la donna avesse ricevuto e incassato il titolo conoscendo la sua origine illecita.
I giudici dei primi gradi di giudizio hanno ritenuto l’imputata colpevole. I tribunali precedenti hanno applicato una pena detentiva e una sanzione pecuniaria. La difesa ha scelto di ricorrere in Cassazione per fare valere le proprie ragioni. Il difensore ha evidenziato un errore fondamentale nella qualificazione giuridica del fatto. La legge penale ha subito una modifica decisiva poco prima dei fatti contestati. La falsificazione di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità non costituisce più un reato penale nell’ordinamento italiano.
La depenalizzazione del falso in scrittura privata e l’assegno non trasferibile
Nel gennaio del 2016 il legislatore ha emesso il Decreto Legislativo numero 7. Questa riforma normativa ha abrogato il reato di falsità in scrittura privata. La legge ha trasformato molte condotte di falso in semplici illeciti civili sanzionabili con sanzioni pecuniarie civili. L’ordinamento punisce ancora la falsificazione dei soli titoli di credito liberamente trasferibili mediante girata.
Gli assegni bancari di importo pari o superiore a mille euro devono obbligatoriamente contenere la clausola di non trasferibilità. La clausola blocca la libera circolazione del titolo di credito. Il titolo non può passare da un soggetto all’altro. L’unica girata consentita serve per incassare la somma tramite l’istituto bancario. Questa operazione configura un semplice mandato a riscuotere e non trasferisce la proprietà del credito ad altri soggetti. Di conseguenza la contraffazione dell’assegno non trasferibile non possiede alcuna rilevanza penale. Tale condotta produce esclusivamente una responsabilità di natura civile.
Le motivazioni: la mancanza del reato presupposto cancella la ricettazione di assegno non trasferibile
I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto pienamente le argomentazioni della difesa. I magistrati di legittimità hanno analizzato la struttura del reato di ricettazione. Il codice penale richiede tassativamente la presenza di un delitto presupposto. La persona accusata deve acquistare o ricevere un bene derivante da un reato penale.
Nel caso concreto manca del tutto il reato all’origine del titolo bancario. L’incasso dell’assegno è avvenuto nel mese di ottobre 2016. La falsificazione del titolo è stata realizzata quando la depenalizzazione era già entrata in vigore. La contraffazione dell’assegno non trasferibile rappresenta un illecito civile e non un illecito penale. Manca quindi l’elemento costitutivo per contestare la ricettazione di assegno non trasferibile. Il bene ricevuto dal soggetto non proviene da un delitto. I giudici hanno applicato la norma penale favorevole e hanno rilevato l’insussistenza del fatto.
Le conclusioni: assenza di reato ed esito del giudizio sulla ricettazione di assegno non trasferibile
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna impugnata senza rinvio. Il supremo collegio ha pronunciato l’assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste. L’Imputata ottiene la vittoria definitiva nel processo e la cancellazione di ogni sanzione penale.
La decisione della Suprema Corte conferma una regola essenziale nel sistema giudiziario penale. Nessuno può subire una condanna per ricettazione se l’azione originaria non costituisce reato per la legge. La contestazione per la ricettazione di assegno non trasferibile richiede sempre la presenza di un delitto a monte. La depenalizzazione cancella il valore penale della condotta principale e travolge le contestazioni derivate. L’Imputata viene prosciolta da qualsiasi accusa penale in modo finale ed esplicito.
La falsificazione di un assegno non trasferibile è un reato penale?
No, a seguito della depenalizzazione del 2016 la falsificazione di un assegno non trasferibile costituisce un illecito civile e non comporta responsabilità penali.
Quando si configura il reato di ricettazione per un assegno bancario?
Il reato si configura soltanto se l’assegno proviene da un delitto penale, come accade nel caso della contraffazione di titoli liberamente trasferibili per girata.
Cosa accade alla ricettazione se il fatto originario viene depenalizzato?
Se il fatto originario viene depenalizzato e diventa illecito civile, la ricettazione cade e l’imputato viene assolto perché il fatto non sussiste.