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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Circostanze attenuanti generiche: fedina pulita non basta
Un imprenditore, condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere e reati tributari (tra cui l'omessa dichiarazione fiscale), ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e invocando la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'incensuratezza, dopo le riforme del 2008, non è più sufficiente da sola a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiedendosi invece elementi positivi di meritevolezza. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso ha precluso la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento e reato prescritto: la pena diventa illegale
Due imputati concordavano una pena per vari reati tributari e associativi. Tuttavia, uno dei reati tributari si era già estinto per prescrizione prima della sentenza di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il patteggiamento e reato prescritto non possono coesistere se la prescrizione matura prima della decisione. L'inclusione di un reato estinto nell'accordo determina l'applicazione di una pena illegale. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti dei due ricorrenti principali, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per un nuovo corso. Il ricorso del terzo coimputato è stato invece dichiarato inammissibile.
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Concordato in appello: se concordi la pena perdi il ricorso
Il caso riguarda Il Ricorrente che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento immediato, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà delle parti o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro il patteggiamento: i limiti della difesa
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari, lamentando la mancata verifica di cause di proscioglimento e l'assenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. I giudici hanno chiarito che la legge limita rigorosamente i casi in cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, escludendo la possibilità di contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può contestare
Due soggetti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando una mancanza di motivazione sulla quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice d'appello, non può essere contestato unilateralmente. Il controllo del giudice si limita alla sola legalità della sanzione (ossia che non superi i limiti di legge) e non alla sua congruità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: i decimali dell’etilometro confermano la condanna
Il Conducente proponeva ricorso per Cassazione contro la condanna per guida in stato di ebbrezza, contestando il calcolo del tasso alcolemico pari a 0,92 g/l. Secondo la difesa, i valori decimali e centesimali registrati dall'etilometro non dovevano essere conteggiati per stabilire il superamento delle soglie di punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che i valori centesimali sono pienamente rilevanti per determinare la gravità del reato. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso ha impedito anche l'applicazione della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello. Il Conducente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a nuovi fatti
Un automobilista è stato condannato per aver investito un pedone. Il conducente ha proposto ricorso contestando la ricostruzione dei fatti, in particolare evidenziando discrepanze sul numero di targa fornito dalla vittima, l'assenza di danni allo specchietto del veicolo e l'inattendibilità del proprio riconoscimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché i motivi sollevati riguardavano valutazioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha chiarito che tale inammissibilità impedisce anche la dichiarazione di prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato d’ebbrezza: l’etilometro non si contesta a parole
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato d'ebbrezza. Il conducente contestava il corretto funzionamento e l'omologazione dell'etilometro, oltre al mancato avviso scritto della facoltà di farsi assistere da un difensore. I giudici hanno chiarito che, sebbene l'accusa debba provare il buon funzionamento dello strumento, l'imputato ha l'onere di allegazione, ossia deve indicare elementi concreti di malfunzionamento e non limitarsi a contestazioni generiche. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna, escludendo anche la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato a causa dell'inammissibilità del ricorso, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Omissione di soccorso: ricorso inutile e condanna confermata
Un automobilista è stato condannato per il reato di omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e l'attendibilità della vittima, che aveva registrato l'accaduto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché richiedeva una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno respinto anche la richiesta di prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello, poiché un ricorso inammissibile impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Il conducente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Ebbrezza contromano: esclusa la particolare tenuità del fatto
Un automobilista, guidando in grave stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,95 g/l, perdeva il controllo del veicolo, procedeva contromano e abbatteva la segnaletica stradale. Condannato nei precedenti gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e contestando la gravità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta, estremamente pericolosa per la sicurezza pubblica, esclude in radice la particolare tenuità del fatto. L'inammissibilità del ricorso impedisce inoltre di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Particolare tenuità del fatto: negata a chi delinque dopo 64 giorni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la sentenza d'appello che gli negava l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno confermato che la commissione di un nuovo reato a soli 64 giorni di distanza da una precedente violazione dimostra una chiara inclinazione a delinquere. Questa condotta esclude la possibilità di ottenere la causa di non punibilità. Inoltre, la manifesta infondatezza del ricorso impedisce di far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato di ebbrezza: il test tardivo resta valido
Il Conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. Ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il tempo trascorso tra l'incidente e il test alcolemico rendesse inattendibile il risultato e chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'esito del test alcolemico costituisce prova del reato per l'accusa. Spetta invece alla difesa l'onere di dimostrare fattori eccezionali capaci di invalidare l'accertamento, non bastando il solo decorso del tempo. Di conseguenza, Il Conducente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato d’ebbrezza: due birre non smontano l’etilometro
Il Conducente, fermato per guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, ha impugnato la condanna contestando il corretto funzionamento dell'etilometro. L'imputato sosteneva di aver consumato solo due birre e che l'umidità ambientale avesse falsato il test. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la semplice dichiarazione del conducente non basta a contestare l'affidabilità dello strumento. Per ribaltare l'esito dell'alcoltest, la difesa deve presentare elementi concreti e specifici (onere di allegazione) sul malfunzionamento dell'apparecchio, non semplici congetture. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Falsa autocertificazione: niente gratuito patrocinio e multa
Il caso riguarda un cittadino che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentando una falsa autocertificazione. Il richiedente ha omesso di dichiarare una precedente condanna definitiva per reati di droga, di cui era pienamente consapevole. La Corte d'Appello lo ha condannato per questo falso. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua responsabilità fosse basata su una presunzione illegittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l'imputato conosceva perfettamente il proprio precedente penale, data la vicinanza temporale della condanna. L'inammissibilità del ricorso impedisce anche di far valere l'eventuale prescrizione del reato maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Proscioglimento nel merito: quando la prescrizione non basta
Un automobilista, accusato di un reato stradale, ottiene in appello la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. L'imputato ricorre in Cassazione chiedendo il proscioglimento nel merito, sostenendo che l'annullamento del verbale di ritiro della patente dimostrasse la sua innocenza. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il proscioglimento nel merito prevale sulla prescrizione solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo evidente e immediato, senza necessità di ulteriori accertamenti. L'annullamento del verbale per vizi formali non costituisce una prova evidente di innocenza. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Dosimetria della pena: la fuga dall’alt costa caro al guidatore
Il Guidatore, in stato di ebbrezza, fuggiva all'alt della polizia causando un incidente stradale. Condannato nei primi gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione contestando la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché generico e privo di reale confronto con le motivazioni dei giudici d'appello. Questi ultimi avevano correttamente giustificato lo scostamento dal minimo edittale a causa dei precedenti penali del Guidatore e della gravità della sua condotta pericolosa. L'inammissibilità del ricorso ha inoltre precluso la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente. Il Guidatore perde la causa e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: la genericità si paga
Un cittadino propone ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia, lamentando vizi di motivazione e una errata determinazione della pena. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della sua assoluta genericità. L'imputato si è infatti limitato a elencare i motivi di doglianza in poche righe, senza fornire elementi concreti o contestare in modo specifico le argomentazioni dei giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta l'impugnazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: accordo blindato
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione contro patteggiamento è limitato per legge a motivi tassativi, come i vizi della volontà, l'errore nella qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. Non è invece possibile contestare la responsabilità penale o la mancata applicazione del proscioglimento immediato. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: quando la Cassazione dice no
L'Imputato ha proposto un ricorso contro patteggiamento, contestando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato da parte del Tribunale di Rovigo, che aveva applicato la pena concordata per reati in materia di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso contro patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: vizi della volontà, difformità tra richiesta e sentenza, errore sulla qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena. La mancata applicazione del proscioglimento immediato non rientra tra questi motivi. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: i limiti del patto
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando che il giudice di merito non avesse pronunciato una sentenza di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme legislative, i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativi e limitati. Tra questi non rientra la mancata pronuncia di proscioglimento. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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