Un automobilista, guidando in grave stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,95 g/l, perdeva il controllo del veicolo, procedeva contromano e abbatteva la segnaletica stradale. Condannato nei precedenti gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e contestando la gravità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta, estremamente pericolosa per la sicurezza pubblica, esclude in radice la particolare tenuità del fatto. L'inammissibilità del ricorso impedisce inoltre di rilevare l'eventuale prescrizione del reato maturata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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