Una società contesta la pretesa del Fisco di tassare come operazioni a premio dei viaggi turistici offerti ai clienti che raggiungevano determinati volumi di acquisto. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società, stabilendo che non si tratta di operazioni a premio ma di veri e propri contratti a prestazioni corrispettive. Infatti, l'offerta non era rivolta al pubblico indistinto, ma inserita in singoli accordi commerciali in cui il cliente si impegnava ad acquistare merci o, in alternativa, a rimborsare il costo del viaggio. Di conseguenza, l'operazione esula dal regime fiscale delle manifestazioni a premio. La Suprema Corte respinge anche il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sul tema del transfer pricing, confermando la legittimità del metodo di calcolo utilizzato dalla contribuente.
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