La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Quest'ultima aveva annullato un avviso di accertamento per omessa presentazione di dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, a causa della mancata attivazione del `contraddittorio preventivo`. La Suprema Corte ha ribadito che, per i tributi armonizzati, la violazione del `contraddittorio preventivo tributario` rende l'atto impositivo invalido, purché il contribuente dimostri in giudizio le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere. L'annullamento parziale in autotutela dell'atto originario ha rafforzato la posizione del contribuente.
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