L'Amministrazione Finanziaria notifica un avviso di accertamento a Il Contribuente. Dopo vari gradi di giudizio e una sentenza di rinvio della Cassazione, la causa non viene riassunta nei termini, determinando l'estinzione del processo. Successivamente, l'ente riscossore notifica una cartella di pagamento. Il Contribuente impugna la cartella eccependo la decadenza cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 602/1973. La Commissione Tributaria Regionale respinge il ricorso, ritenendo applicabile la sola prescrizione ordinaria decennale dal decreto di estinzione. Il Contribuente propone ricorso per Cassazione. La Sesta Sezione Civile, valutando la complessità della questione giuridica sulla decadenza cartella di pagamento e sui termini di riscossione dopo l'estinzione del giudizio, dispone il rinvio della causa alla Quinta Sezione Tributaria per la decisione ordinaria.
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