Un giudice tributario, presidente di sezione, che ha svolto per un lungo periodo le funzioni di presidente di commissione tributaria in qualità di supplente, ha richiesto il pagamento degli emolumenti superiori corrispondenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8873/2024, ha respinto la richiesta. La Corte ha stabilito che la normativa non prevede un compenso aggiuntivo per tale supplenza, poiché le funzioni svolte sono considerate un'estensione del ruolo già ricoperto e retribuito. La decisione sottolinea che il ruolo di giudice tributario ha natura onoraria e non costituisce un rapporto di pubblico impiego, escludendo l'applicazione delle norme sulle mansioni superiori. Pertanto, il compenso del giudice tributario supplente rimane invariato.
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