Compenso Giudice Tributario: la Cassazione Nega l’Extra per la Supplenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9060 del 2024, ha affrontato una questione di notevole interesse riguardante il compenso giudice tributario, in particolare se spetti una retribuzione aggiuntiva al presidente di sezione che svolge temporaneamente le funzioni di presidente di commissione. La decisione chiarisce i limiti normativi e la natura delle funzioni vicarie, negando la possibilità di un doppio compenso.
I Fatti del Caso: Il Presidente Supplente e la Richiesta di Compenso
Un magistrato, presidente di sezione presso una Commissione Tributaria Provinciale, si è trovato a ricoprire il ruolo di presidente facente funzioni dell’intera commissione per un periodo di quasi due anni. Ritenendo che tale incarico comportasse un aggravio di compiti, sia organizzativi che giurisdizionali, ha citato in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere il pagamento di un compenso aggiuntivo.
Inizialmente, il Tribunale ha respinto la sua richiesta. Successivamente, la Corte d’Appello ha parzialmente accolto le sue ragioni, riconoscendogli un significativo importo a titolo di compenso variabile per l’attività giurisdizionale svolta in qualità di vicario. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la normativa vigente non consentisse tale riconoscimento economico.
La Decisione della Corte sul Compenso Giudice Tributario
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza d’appello. Ha stabilito un principio di diritto chiaro: al presidente di sezione che sostituisce il presidente di commissione non può essere riconosciuto alcun compenso, né fisso né variabile, in aggiunta a quello già percepito per il suo ruolo ordinario. La supplenza, anche se protratta nel tempo, non dà diritto a una retribuzione ulteriore.
Le Motivazioni della Sentenza sul Compenso Giudice Tributario
La decisione della Cassazione si fonda su un’attenta analisi del quadro normativo che regola l’organizzazione e il trattamento economico dei giudici tributari.
Interpretazione Sistematica delle Norme
La Corte ha interpretato in modo combinato l’art. 2 del d.lgs. n. 545/1992 e l’art. 39 del d.l. n. 98/2011. La prima norma disciplina la sostituzione del presidente di commissione, specificando che essa avviene per le funzioni non giurisdizionali. La seconda norma, invece, esclude esplicitamente dal diritto a compensi aggiuntivi proprio i giudici che si trovano nella condizione di sostituti.
Secondo gli Ermellini, questa esclusione rappresenta una scelta precisa del legislatore, volta a impedire una duplicazione di compensi per funzioni che, sebbene più ampie, sono considerate omogenee a quelle già svolte.
La Natura delle Funzioni del Sostituto
Un punto cruciale della motivazione riguarda la natura delle funzioni esercitate dal presidente supplente. La Corte ha chiarito che il riferimento normativo alle sole “funzioni non giurisdizionali” per la supplenza non implica che le attività giurisdizionali aggiuntive debbano essere remunerate a parte. Al contrario, si ritiene che le funzioni giurisdizionali di un presidente di commissione (come la gestione dei ricorsi e la presidenza della prima sezione) siano già intrinsecamente simili a quelle di un presidente di sezione. L’incarico di supplenza comporta un’estensione quantitativa e di responsabilità, ma non una trasformazione qualitativa del ruolo che giustifichi un compenso extra. In pratica, il sostituto “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica”.
Il Principio di Diritto Enunciato
La Corte ha cristallizzato il suo ragionamento nel seguente principio di diritto: “Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2, 13 d.lgs. n. 545/1992 e 39 d.l. n. 98/2011…, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.”
Le Conclusioni: Nessun Compenso Aggiuntivo per la Supplenza
In conclusione, l’ordinanza stabilisce un punto fermo sulla questione del compenso giudice tributario in caso di supplenza. La scelta del legislatore è stata quella di considerare la sostituzione del presidente un onere connesso alla carica di presidente di sezione con maggiore anzianità, già remunerato attraverso il trattamento economico previsto per tale ruolo. La decisione sottolinea la natura onoraria del rapporto dei giudici tributari e l’assenza di una base normativa che possa giustificare un esborso aggiuntivo per lo Stato, evitando così duplicazioni di compensi per attività ritenute sostanzialmente omogenee.
A un presidente di sezione di una Commissione tributaria che sostituisce temporaneamente il Presidente della Commissione spetta un compenso aggiuntivo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la normativa vigente non prevede il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, né fisso né variabile, per lo svolgimento di tali funzioni di supplenza.
Perché non è previsto un compenso extra, nonostante l’aumento di responsabilità?
La Corte ritiene che le funzioni giurisdizionali del Presidente di Commissione siano omogenee a quelle del Presidente di sezione, sebbene con un raggio d’azione più ampio. Pertanto, il sostituto esercita funzioni già implicite nella sua qualifica, per le quali percepisce già un compenso.
La legge fa una distinzione tra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali per la supplenza?
Sì, l’art. 2 del d.lgs. n. 545/1992 menziona esplicitamente la sostituzione nelle “funzioni non giurisdizionali”. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questo non implica il diritto a un compenso extra per le funzioni giurisdizionali, che sono considerate un’estensione del ruolo già ricoperto.