Un lavoratore, escluso ingiustamente da un concorso per la dirigenza, otteneva un risarcimento danni dall'ente. L'ente applicava la `tassazione risarcimento danni` (IRPEF) sulle somme erogate. Il lavoratore chiedeva il rimborso, sostenendo che le somme fossero danno emergente e non reddito. La Commissione Tributaria Regionale stabiliva che il danno patrimoniale (lucro cessante) era tassabile, mentre il danno esistenziale (danno emergente) no. La Cassazione ha confermato che le somme risarcitorie che sostituiscono redditi persi (lucro cessante) sono soggette a tassazione, anche se derivanti da `perdita di chance` se quantificate in base a redditi non percepiti. Le somme che riparano un pregiudizio diverso, come il danno morale o esistenziale (danno emergente), non sono tassabili. Il ricorso del lavoratore è stato respinto.
Continua »