Alcuni dipendenti di una banca, impiegati presso lo sportello interno di un ente pubblico, ricevevano da quest'ultimo un'indennità speciale per via degli orari di lavoro disagevoli. I lavoratori hanno chiesto che tale somma, pagata dal terzo, fosse inclusa nel calcolo del trattamento di fine rapporto e dei contributi previdenziali a carico della banca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'indennità erogata dal terzo non rientra nell'imponibile previdenziale. La Corte ha chiarito che le somme pagate da soggetti estranei al rapporto di lavoro, che trovano in esso solo l'occasione e non la causa, sono escluse dalla base contributiva, salvo espressa previsione di legge. Vince la banca, che non dovrà versare i contributi su tali somme.
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