Un'Azienda ha contestato la tassazione delle "indennità di trasferta" pagate ai suoi dipendenti, sostenendo che dovessero rientrare nel regime fiscale più favorevole dell'Art. 51, comma 5, del TUIR. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha applicato il regime per i "trasfertisti" (Art. 51, comma 6 TUIR), meno vantaggioso. La Corte di Cassazione ha confermato che per qualificare un lavoratore come "trasfertista" e applicare la relativa tassazione, devono coesistere tre condizioni: assenza di sede di lavoro nel contratto, continua mobilità e indennità fissa. Poiché il giudice di merito ha correttamente accertato questi fatti, il ricorso dell'Azienda è stato rigettato, confermando l'applicazione del regime fiscale meno favorevole per le indennità di trasferta dei trasfertisti.
Continua »