Un imprenditore agricolo ha contestato avvisi di accertamento fiscale per IRPEF, IRAP e IVA. L'Agenzia delle Entrate riteneva che la sua attività di trasformazione e vendita di carni e prodotti caseari, ottenuti prevalentemente da materie prime acquistate da terzi, non rientrasse nel **regime fiscale attività agricola** agevolato. La Corte di Cassazione ha confermato che l'onere di dimostrare la prevalenza dei propri prodotti, condizione per l'applicazione dei benefici fiscali agricoli, spetta al contribuente. Non avendo fornito tale prova, il ricorso dell'imprenditore è stato rigettato, confermando la legittimità degli accertamenti.
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