Un ex Socio di una società estinta ha impugnato avvisi di accertamento IRPEF. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la sentenza di primo grado, ritenendo necessaria la partecipazione della società estinta al processo. La Cassazione ha chiarito che, dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, la sua capacità di stare in giudizio cessa. I rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che diventano i soli legittimati a partecipare al contenzioso. Pertanto, non serve integrare il contraddittorio con la società estinta. La Corte ha accolto il ricorso dell'ex Socio, rinviando la causa per un nuovo giudizio che rispetti il principio sull'estinzione società e accertamento tributario.
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