Un Contribuente, iscritto all'AIRE per la Svizzera, ha contestato gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per IRPEF e IRAP. L'Agenzia riteneva che il Contribuente avesse mantenuto la sua residenza fiscale in Italia, basandosi su elementi come la residenza dei familiari, l'elevato consumo energetico in Italia, la disponibilità di beni e studi professionali, e numerose operazioni bancarie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando la decisione dei giudici precedenti. Ha ribadito che l'iscrizione all'AIRE non esclude automaticamente la residenza fiscale in Italia se il centro degli interessi vitali rimane nel territorio nazionale.
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